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Contenuto Principale

07/03/2012

Il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale, al fine di chiarire che detto prolungamento spetta – entro il compimento dell’ottavo anno del bambino – alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario. Il decreto, inoltre, ha eliminato la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità” ed è intervenuto anche nel merito della platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al beneficio. Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare circolare n. 32 del 6 marzo 2012

 Titolo: Prestazioni sociali concesse dai Comuni. Importi 2012

02/03/2012

Con la circolare n. 29 del 1° marzo 2012, vengono resi noti i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L’assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a 135,43 euro.Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 24.377,39 euro. L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, è pari a 324,79 euro per cinque mensilità (pari a 1.623,95 euro complessivi). Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 33.857,81 euro.

Accordo Inps e Poste Italiane: i buoni lavoro si acquistano in tutti i 14mila Uffici Postali

Comunicato INPS – POSTE ITALIANE

 I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 pezzi Roma, 27 febbraio 2012

Da oggi sarà possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro, i cosiddetti “voucher”, presso tutti i 14mila uffici postali d’Italia. Poste Italiane e Inps hanno così esteso la fase sperimentale a tutto il territorio nazionale. I voucher sono uno strumento innovativo che facilita la prestazione regolare di lavoratori impegnati per un periodo di tempo limitato (lavoro occasionale e accessorio). Sono in vendita negli uffici postali nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e disponibili anche in carnet da 25 pezzi. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa attraverso l'Inail e quella previdenziale attraverso l'Inps, di conseguenza i periodi di lavoro sono pienamente riconosciuti a fini pensionistici. Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA. E’ previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 euro lordi. Dal giorno successivo all’acquisto, e prima dell’inizio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione. I buoni lavoro sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. La comunicazione deve essere effettuata chiamando il Contact Center Inps-Inail al numero 803164, o collegandosi con il sito www.inps.it e attivando la connessione alla pagina Lavoro occasionale o recandosi presso una sede Inps. Per accedere, il committente deve indicare il proprio codice fiscale e digitare come password il codice identificativo (16 caratteri) di uno dei buoni lavoro acquistati o il Pin assegnato dall’Inps. I buoni lavoro potranno essere incassati presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Per riscuotere il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale. I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell’emissione. Il committente che non utilizza i buoni lavoro acquistati potrà chiederne il rimborso presso le sedi dell’Inps.

 Pagamento prestazioni a sostegno del reddito

24/02/2012

 A partire dal 7 marzo 2012, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a mille euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente “strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale”. Tale normativa si applica anche alle prestazioni a sostegno del reddito, sebbene caratterizzate da elementi peculiari come la temporaneità della durata e l’imprevedibilità dell’evento da cui si genera la prestazione. Al fine di evitare ritardi o disguidi nel pagamento delle somme ai beneficiari delle prestazioni, l’Istituto ha raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane, che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, con le modalità descritte in dettaglio nel messaggio n.3204 del 23 febbraio 2012.