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Nel corso degli ultimi anni si è evidenziata l’esistenza di alcune eccezionali situazioni individuali che sono caratterizzate dalla necessità di interventi straordinari di tipo assistenziale, particolarmente impegnativi e onerosi...
Con i provvedimenti n. 1139 del 6 maggio 2008 e n. 957 del 7 aprile 2009 la Giunta Regionale ha previsto l’attivazione di progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie presentati dai Comuni del Veneto o dagli enti da essi delegati all’esercizio delle funzioni sociali. Con lo stesso provvedimento, inoltre, la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni per la presentazione di progetti individuali mirati in situazioni straordinarie.
L’esperienza acquisita durante i precedenti esercizi ha evidenziato l’esistenza di alcune eccezionali situazioni individuali che sono caratterizzate dalla necessità di interventi straordinari di tipo assistenziale, particolarmente impegnativi e onerosi, che consentono di sostenere la decisione consapevole delle persone interessate di continuare a vivere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, con la massima autonomia possi
bile.
Tenuto conto di ciò, anche per il 2010, la Regione intende proseguire nel riconoscimento delle persone non autosufficienti a ricevere ogni sostegno indispensabile a garantire la vita domiciliare e l’autonomia.
Il relatore propone di riservare al finanziamento di tali progetti la somma di € 500.000,00, nell’ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di cui al cap. 101383 del bilancio regionale per l’esercizio 2010.
La somma suddetta è destinata a coprire la spesa necessaria a garantire la continuità dei progetti individuali mirati in situazioni straordinarie già approvati e finanziati nel precedente esercizio, nonché un fabbisogno minimo per l’erogazione del contributo regionale ai progetti individuali mirati che saranno approvati nel corso dell’anno 2010.
Al fine della predisposizione dei progetti mirati in situazioni straordinarie, si ritiene di confermare le indicazioni e disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1139/2008 e n. 957/2009, con le modifiche ed integrazioni di seguito riportate.
I progetti mirati in questione possono essere rivolti a persone che, affette da gravi patologie o disabilità, con esclusione di patologie psichiche e/o psichiatriche, sono in grado di esprimere coscientemente la volontà di rimanere nel proprio domicilio. I progetti mirati devono pertanto essere riferiti a casi che presentano

situazioni di elevatissimo impegno assistenziale sociosanitario e gli ordinari strumenti ed interventi in materia di domiciliarità, pur integrati da risorse supplementari del Comune e dell’Azienda ULSS, si dimostrano inadeguati a fornire una risposta sufficiente ai bisogni della persona. Si tratta di casi che
richiedono interventi assistenziali domiciliari a carico del Comune equivalenti ad un costo annuo indicativamente superiore ai 20.000 €. L’approvazione e il finanziamento regionale del progetto mirato ne determina l’incompatibilità, per i mesi di durata dello stesso, con ogni altro intervento economico di
assistenza personale a carico del bilancio regionale.
Così come indicato nel provvedimento regionale relativo all’esercizio precedente n. 957/2009, sono esclusi, di norma, i minori da tale tipologia di interventi.
Con il presente provvedimento si intendono fatte salve le situazioni esistenti o approvate dalla Commissione specifica alla data del presente atto.
La responsabilità dell’istruttoria e della realizzazione di ogni progetto fa capo al Comune di residenza della persona interessata (o altro ente cui il Comune abbia delegato le funzioni sociali domiciliari).

La permanenza della persona interessata presso il proprio domicilio o altro domicilio privato (escluse quindi le convivenze anagrafiche, quali ad esempio i gruppi famiglia e le comunità di tipo familiare) è condizione indispensabile in tutte le fasi di attuazione del progetto. Ogni progetto ha durata non superiore a 12 mesi ed è rinnovabile, previa sussistenza delle condizioni che ne
hanno determinato l’avvio.
Il Servizio Sociale accerta inoltre la situazione economica, acquisendo l’ISEE individuale tratto dalla situazione economica familiare e relazionando in merito ad ogni altro elemento ritenuto utile al riguardo.
Con la relazione sociale e ogni altra documentazione anche di tipo medico, che sia stato ritenuto opportuno acquisire, l’unità di valutazione multidimensionale distrettuale UVMD provvede a:
- effettuare la valutazione utilizzando gli strumenti regionali (S.Va.M.A., S.Va.M.Di.);
- approvare il progetto individuale, che individua il case manager, specifica gli interventi necessari e ne quantifica il costo annuo per la parte a carico del Comune, definisce l’eventuale quota di partecipazione al costo da parte dell’interessato e della sua famiglia, definisce tempi e modalità di rivalutazione collegiale della situazione personal
e.
Il Comune presenta quindi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la domanda di approvazione e di finanziamento del progetto individuale mirato in situazione straordinaria, corredandolo della suddetta documentazione, nonché dell’adesione allo stesso da parte della persona interessata, o legale rappresentante o amministratore di sostegno, la scheda riepilogativa del progetto individuale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il relativo impegno per l’eventuale quota di
partecipazione al costo.
Presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali viene costituita la Commissione di valutazione dei progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie, composta dal Dirigente dell’Unità Complessa per la Non Autosufficienza o suo delegato, il Dirigente del Servizio Famiglia o suo delegato, il responsabile dell’Ufficio Gestione risorse finanziarie della Direzione regionale per i Servizi Sociali, i funzionari competenti in materia di domiciliarità rispettivamente per i Piani Locali per la Domiciliarità e per i Piani Locali della Disabilità. La Commissione valuta il progetto individuale mirato
rispetto ai requisiti sopra descritti e, se ritenuto idoneo, esprime una proposta di quantificazione del contributo regionale riconoscibile, tenuto conto della richiesta presentata dal Comune e delle disponibilità del budget annuo regionale. La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda da parte del Comune; la decorrenza del termine si intende sospesa qualora la Commissione richieda informazioni integrative al Comune. La costituzione delle predetta Commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Sulla base della proposta di detta Commissione e, pertanto, dell’istruttoria compiuta a livello locale dall’unità di valutazione multidimensionale distrettuale e a livello regionale dall’Unità complessa per la non autosufficienza, il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali provvede, con proprio decreto, all’approvazione e al finanziamento dei progetti individuali straordinari, e al relativo impegno di spesa, fino ad un budget di € 500.000,00.
Il finanziamento assegnato sarà liquidato per il 70% all’adozione del decreto dirigenziale di approvazione del progetto e per il rimanente 30% al ricevimento della relazione sulla realizzazione dei primi 6 mesi del progetto. Il Comune è tenuto altresì a inviare dettagliato rendiconto e relazione finale entro sei mesi dal termine previsto per la chiusura del progetto. Qualora il Comune non rendicontasse entro tale data il completo utilizzo delle somme erogate secondo quanto previsto nel progetto approvato, la Regione opererà il conguaglio detraendo un importo pari alle somme non utilizzate da altri trasferimenti allo stesso Comune o all’Azienda ULSS di competenza territoriale destinati alla realizzazione di interventi a favore della domiciliarità delle persone anziane e disabili.

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