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Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica e sociale

nota del 10 luglio 2016  

Assegnazioni Docenti di sostegno 2016-2017:  le procedure dell’USR

RIGIDITÀ E NUOVI ADEMPIMENTI

Nota del gruppo scuola FISH veneto

Lo scorso mese di gennaio il Gruppo Scuola ha analizzato la difficile situazione dell’inclusione scolastica. In base al rapporto statistico pubblicato dal MIUR il Veneto è la regione d’Italia con il minor numero di insegnanti di sostegno in rapporto agli alunni con disabilità, uno svantaggio determinato dal criterio particolarmente rigido utilizzato per l’assegnazione dei docenti  esclusivamente dall’U.S.R (vedi allegato).

In vista delle assegnazioni per l’anno 2016-2017 il Gruppo Scuola ha discusso le procedure adottate dall’U.S.R. registrando qualche modesto segnale di maggiore flessibilità ma anche la riconferma di rigidi meccanismi e purtroppo anche di nuovi adempimenti burocratici a carico delle famiglie.

In particolare:

- Nella circolare n. 5134 dell’U.S.R. (Disposizioni normative sulla formazione delle classi), nelle parti relative al numero di studenti per classe in presenza di alunni con disabilità, finalmente scompare ogni riferimento alla gravità secondo l’art. 3 comma 3 della L. 104, si parla invece di “particolare gravità dal punto di vista scolastico”.
Rispetto a questa scelta, il gruppo esprime la propria cauta soddisfazione. Ricordiamo che la definizione di gravità della L. 104 è basata sui bisogni di assistenza e su criteri che non possono essere sbrigativamente identificati con le esigenze educative e didattiche per la quantificazione delle risorse di sostegno da assegnare.

- Nelle circolari degli Uffici Scolastici di Ambito, come ad esempio quella del 31/05/’16 dell’Ufficio I^ per Venezia (documenti sostanzialmente analoghi hanno emesso anche gli altri uffici della regione) ai dirigenti scolastici vengono fornite le indicazioni per la richiesta delle ore di sostegno. Si ribadisce che le richieste di ore di sostegno in rapporto 1/1 potranno essere valutate solo in presenza di “[…] una certificazione di disabilità
che sia stata riconosciuta con carattere di particolare gravità dal punto di vista scolastico.” Tuttavia tale carattere di particolare gravità deve essere accertato dall’U.V.M.D.
La vigente normativa, diversamente da queste indicazioni, indica come soggetto riconosciuto competente nel merito della richiesta di ore di sostegno il G.L.H.O.
Com’è noto in esso è presente sia la componente strettamente sanitaria, sia la famiglia, sia i docenti dello studente con disabilità, cioè quelle figure che fattivamente progettano ed attuano il P.E.I. - progetto di vita dello studente.

- Nella circolare del 17/06/’16 dell’Ufficio I^ sede di Mestre (anche in questo caso si riscontrano provvedimenti molto simili nelle altre province) nella “richiesta dati provinciali su indicazione dell’U.S.R.V. per l’adeguamento alla situazione di fatto posti di sostegno a.s. 2016/’17” ai dirigenti scolastici della provincia si chiede di integrare i dati per richiedere posti di sostegno inserendo, tra gli studenti senza gravità (art. 3 comma 1, L. 104) per i quali erano state richieste precedentemente un numero di ore maggiore rispetto al normale rapporto 1/4, solo ed esclusivamente “quelli che presentano gravi e comprovate difficoltà nella gestione della classe in quanto alunni con disturbi di comportamento oggettivamente gravi la cui diagnosi principale rientra nei codici ICD 10 da F90 a F93 e da F84 a F84.9”.
A parte l’arbitraria individuazione di questi particolari codici diagnostici, come se solo questi comportassero difficoltà nella gestione della classe, si rileva come anche in questo caso l’interpretazione forzata che viene fornita dall’Ufficio relativamente alla “situazione di particolare gravità dal punto di vista scolastico” è esclusivamente ristretta all’esplicitazione di un determinato quadro diagnostico a cura dell’U.V.M.D, e non del G.L.H.O.

- Per tutti gli altri studenti con certificazione di disabilità definita non grave, permane l’indicazione ai dirigenti di richiedere un numero di ore pari a 5.5 settimanali alla scuola primaria e 4.5 alla scuola secondaria.
Come già più volte denunciato dalle associazioni e dal Gruppo scuola, questo rapporto non garantisce neppure lontanamente un intervento efficace per lo sviluppo e l’inclusione degli studenti con disabilità, e la nostra regione è l’unica che lo pratica in maniera così rigida.

Il Gruppo Scuola invita le famiglie a segnalare con puntualità le situazioni di criticità, in particolare quelle situazioni che per la carenza di ore di sostegno assegnate determinino da parte delle scuole una richiesta di orario scolastico ridotto per lo studente con disabilità. Questa infatti sembra essere una soluzione praticata con una certa frequenza, nonostante si configuri manifestamente come atto discriminatorio e gravemente lesivo del diritto allo studio delle persone con disabilità.

Il Gruppo seguirà con attenzione l’applicazione delle indicazioni dell’U.S.R. del Veneto e degli Uffici delle diverse province e le implicazioni che determineranno nelle realtà scolastiche.

 

Gruppo scuola FISH veneto

 

per informazioni e contatti

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pdf button  - rigidità e penalizzazioni-FISH veneto-su-doc-MIUR-22-01-2016.pdf